Sez. U, Sentenza n. 6522 del 27/07/1987 (Rv. 454779 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO - DOMANDA RELATIVA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO - DOMANDA RELATIVA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La domanda diretta a sentire accertare che un rapporto di lavoro subordinato, formalmente instaurato con un privato, sia in effetti intervenuto con un ente pubblico non economico, con inosservanza da parte di quest'ultimo del divieto d'intermediazione ed interposizione nelle prestazioni lavorative di cui all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, considerato che la violazione di tale divieto è idonea a costituire con il suddetto ente un rapporto d'impiego pubblico, indipendentemente dalla Mancanza di un atto di nomina. (V 6000/84, mass n 437668).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)