Sez. 6 - , Sentenza n. 18195 del 20/12/2018 Cc. (dep. 02/05/2019) Rv. 275678 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Custodia in carcere – Divieto nei confronti di persona che compie settant’anni dopo l’applicazione della misura per reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. – Sussistenza – Ragioni – Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
In tema di misure cautelari personali, il divieto di custodia in carcere per l'imputato ultrasettantenne opera, in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, anche quando il predetto abbia compiuto settant'anni dopo l'applicazione della misura per uno dei reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dovendo quest'ultima conformarsi ai principi di adeguatezza e di gradualità durante tutto il corso del procedimento cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)