Sez. 2, Sentenza n. 11714 del 16/03/2012 Cc. (dep. 28/03/2012) Rv. 252534 - 01
MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Divieto di custodia cautelare in carcere ex art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. - Applicabilità ai reati di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - Sussistenza - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI - IN GENERE
La presunzione di cui all'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di determinate persone che versino in particolari condizioni salvo che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, prevale rispetto alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui al comma terzo del medesimo articolo prevista ove si proceda per determinati reati. (Fattispecie nella quale la ricorrente era madre di prole in tenera età; la Suprema Corte ha anche precisato che la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991, in difetto delle predette condizioni personali, avrebbe attratto i reati ascritti alla ricorrente - artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - nella sfera delle criminalità mafiosa, giustificando il mantenimento della presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)