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Sez. L, Sentenza n. 8939 del 26/08/1999 (Rv. 529448 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE | Assistenza sanitaria indiretta - Domanda dell'assistito del SSN volta ad ottenere il rimborso di spese mediche sostenute senza la preventiva autorizzazione degli organi del SSN per una patologia di estrema gravità non adeguatamente curabile presso le strutture pubbliche - Posizione giuridica dell'assistito - Diritto soggettivo perfetto alla salute - Configurabilità - Conseguenze - Atto amministrativo escludente il rimborso delle suddette spese per alcune patologie - Disapplicabilità da parte del giudice - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529448-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE

In materia di assistenza sanitaria indiretta la domanda di un assistito del Servizio Sanitario Nazionale volta ad ottenere il riconoscimento e il rimborso delle spese sostenute senza la preventiva autorizzazione degli organi del suddetto Servizio per curare patologie di estrema gravità per le quali non abbia avuto la possibilità di ottenere dalle strutture pubbliche prestazioni adeguate ha come fondamento il diritto soggettivo perfetto alla salute (costituzionalmente garantito come diritto primario e fondamentale). Ne consegue che l'atto amministrativo che non prevede o esclude il rimborso delle menzionate spese per alcune patologie deve essere, nell'ipotesi considerata, disapplicato dal giudice in quanto contrastante con l'art. 32, comma primo, della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., DM Sanità 24/01/1990

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)