Sez. U, Sentenza n. 9477 del 26/09/1997 (Rv. 508311 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE | Prestazioni medico specialistiche - Assistito - Situazioni di urgenza - Utilizzazione di una struttura sanitaria all'estero - Autorizzazione della U.S.L. - Necessità - Esclusione - Diritto soggettivo - Configurabilità - Tutela davanti al giudice ordinario - Ammissibilità - Discrezionalità tecnica dell'amministrazione nella valutazione dell'urgenza - Ininfluenza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI E TUTELA GIURISDIZIONALE
La domanda dell'assistito rivolta ad ottenere il rimborso di spese ospedaliere effettuate all'estero, non previamente autorizzate dalla Regione, attiene non già ad un diritto soggettivo bensì ad un mero interesse legittimo attesa la discrezionalità riservata all'autorità amministrativa titolare del potere di autorizzazione nel valutare la propria capacità di soddisfare tempestivamente ed in forma adeguata, anche sotto il profilo della disponibilità finanziaria, le esigenze sanitarie del richiedente, salva tuttavia l'ipotesi in cui a fondamento della indicata domanda vengano dedotte situazioni di urgenza - che comportano per l'assistito pericoli di vita o di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione evitabili soltanto con cure tempestive, non ottenibili dalla struttura pubblica - giacché in tale caso mancando ogni potere autorizzatorio discrezionale della pubblica amministrazione (e non essendo rilevante in contrario l'eventuale discrezionalità tecnica della stessa nell'apprezzamento dei motivi urgenza) oggetto della domanda è il diritto primario e fondamentale alla salute, il cui necessario temperamento con altri interessi pure costituzionalmente protetti, quali le risorse disponibili del servizio sanitario nazionale con le conseguenti legittime limitazioni dello stesso a mezzo di leggi, regolamenti, e atti amministrativi generali, non vale a sottrargli la consistenza di diritto soggettivo perfetto, tutelabile dinanzi al giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)