Sez. U, Sentenza n. 85 del 19/02/1999 (Rv. 523372 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE | Spese ospedaliere sopportate dall'assistito - Per ricovero all'estero - Asseritamente determinato da ragioni di urgenza - Domanda di rimborso - Qualificazione della posizione dell'assistito - Diritto soggettivo alla salute - Sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario - Spese non dedotte come determinate da ragioni di urgenza - Qualificazione della posizione dell'assistito - Interesse legittimo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE
La domanda di rimborso di spese ospedaliere, sostenute all'estero dall'assistito dal Servizio Sanitario Nazionale, senza previa autorizzazione degli organi di tale servizio, attiene ad una posizione di interesse legittimo, attesa la sussistenza in proposito di un potere autorizzatorio dell'autorità amministrativa, che è espressione di discrezionalità amministrativa ed ha ad oggetto la valutazione della propria capacità di soddisfare l'esigenza dell'assistito tempestivamente ed in forma adeguata, anche sotto il profilo della disponibilità finanziaria. Tuttavia, quando la domanda di rimborso sia relativa a spese ospedaliere, sostenute all'estero, per un ricovero reso necessario da motivi di urgenza, costituiti da una situazione di pericolo di vita o di aggravamento della malattia o di una non adeguata guarigione, viene in considerazione una posizione dell'assistito avente natura di diritto soggettivo perfetto, il diritto alla salute, riconducibile all'art. 32 della Costituzione, in quanto in tali casi difetta un potere della pubblica amministrazione, espressione di discrezionalità amministrativa ed il cui esercizio sia suscettibile di determinare l'affievolimento di quella posizione, sussistendo, invece, soltanto un potere di apprezzamento dell'urgenza della prestazione sanitaria ottenuta all'estero, secondo criteri di discrezionalità tecnica, il cui esercizio (in funzione nella specie dell'accertamento della concreta sussistenza della situazione di urgenza), non essendo espressione di un potere di supremazia della Pubblica Amministrazione, è sempre inidoneo a determinare l'affievolimento del diritto soggettivo, tanto più di un diritto soggettivo primario e fondamentale come quello alla salute (il quale, del resto, se può subire il contemperamento con altri interessi costituzionalmente protetti, quali le risorse finanziarie disponibili dal Servizio Sanitario e può essere limitato da leggi, regolamenti o atti amministrativi generali, non vede mai, pure in tali casi, degradata la sua consistenza di diritto soggettivo perfetto). Ne consegue che su detta domanda sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, al quale compete la verifica circa l'effettiva ricorrenza dei motivi d'urgenza, se contestati dalla Pubblica Amministrazione, senza che tale contestazione possa svolgere alcun rilievo per negare la giurisdizione ordinaria.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 25 CORTE COST., Legge 23/10/1985 num. 595 art. 23 com. 5, DM Sanità 03/11/1989 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)