Sez. 2, Sentenza n. 4570 del 07/08/1979 (Rv. 401085 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - DI ACCERTAMENTO - EFFETTI - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - CONFIGURABILITA - SITUAZIONE PREESISTENTE - REGOLAMENTAZIONE.*
NEGOZI GIURIDICI - DI ACCERTAMENTO - EFFETTI - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - CONFIGURABILITA - SITUAZIONE PREESISTENTE - REGOLAMENTAZIONE.*
Il negozio di accertamento, pur non determinando il trasferimento di beni o di diritti, e pur non costituendo fonte autonoma degli effetti giuridici da esso previsti, puo, tuttavia, rendere definitive ed immutabili - nel senso e nei limiti contemplati dal negozio stesso - situazioni in stato di obiettiva incertezza, vincolando le parti ad attribuire al preesistente rapporto gli effetti risultanti dall'accertamento e precludendo loro ogni pretesa, ragione od Azione in contrasto con esso. Un tale negozio produce, in ordine al rapporto preesistente, gli stessi effetti che derivano, in virtu del giudicato, dall'accertamento effettuato ope iudicis e, pertanto, la precedente situazione-raccordata con quella accertativa da un intimo nesso-trova la propria regolamentazione nella fonte originaria con i limiti e con l'efficacia delineati dal negozio di accertamento, che si contrappone alla prima senza estinguerla. (V 1323/78, mass n 390688; (V 2132/71, mass n 352874; (V 1572/71, mass n 351969; (Conf 1031/77, mass n 384663).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)