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Sez. 1, Sentenza n. 1572 del 27/05/1971 (Rv. 351969 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - NEGOZI GIURIDICI - IN GENERE - NEGOZIO D'ACCERTAMENTO - AMMISSIBILITA - CAUSA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1971-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351969-01

CONTRATTI IN GENERE - NEGOZI GIURIDICI - IN GENERE - NEGOZIO D'ACCERTAMENTO - AMMISSIBILITA - CAUSA - EFFETTI.*

Nell'ordinamento giuridico italiano e ammessa la fattispecie del negozio di accertamento, caratterizzato, per cio che attiene alla sua causa, dall'intento di eliminare l'incertezza di una situazione o rapporto giuridico preesistente, attraverso la precisazione dell'essenza, del contenuto e degli effetti di essa. I soggetti privati pongono in essere dichiarazioni di volonta che attribuiscono sicurezza e stabilita a quella situazione o rapporto, restando prive di efficacia modificativa, nel senso che non creano nuovi vincoli obbligatori od effetti innovativì cio, sia che si tratti di dichiarazione unilaterale dell'obbligato, concernente l'attuale esistenza e validita di un rapporto in precedenza costituito ed a precisarne il contenuto o ad impedire l'operativita su di esso di effetti modificativi o estintivì sia che si tratti di negozio bilaterale interpretativo, ordinato a enunciare con valore vincolante per le parti il contenuto di un negozio anteriormente concluso, con l'effetto che, fondendosi le dichiarazioni enunciative con quelle primarie del negozio interpretato, questo venga ad assumere ab initio il contenuto fissato dagli interpretì sia che si tratti di negozio bilaterale accertativo, con cui le parti di un rapporto giuridico originato da una fonte primaria, risolvendo i dubbi ad esso connessi, con dichiarazioni enunciative e (almeno in parte) precettive, fissano attualmente la situazione fra loro esistente, impegnandosi a considerare il rapporto, per l'avvenire, nei limiti di contenuto e di operativita accertati. Il riflesso dell'efficacia del negozio accertativo sulla situazione preesistente, cui esso e raccordato da un intimo nesso di collegamento, fa si che quest'ultima trovi la propria regolamentazione nella fonte originaria, nei limiti di contenuto e con l'area di efficacia delineati dalla fonte nuova la quale si giustappone alla prima senza estinguerla. (fattispeciè per uniformarsi alle nuove Disposizioni della legislazione regionale siciliana in materia mineraria, i condomini di una miniera si erano costituiti in societa per azioni. In precedenza un'altra societa aveva posto in essere unitamente al condominio un contratto di associazione in partecipazione per la migliore coltivazione di due miniere finitime di loro rispettiva pertinenza, con attribuzione della gestione alla societa associante e con la pattuizione della Determinazione dell'utile spettante al condominio 'al netto delle spese di gestione e delle tassè. Successivamente alla trasformazione del condominio in societa, con scrittura intesa a chiarire gli accordi intervenuti in occasione della Costituzione dell'associazione in partecipazione veniva stabilito che l'eventuale imposta di ricchezza mobile sulle somme corrisposte dalla societa associante alla nuova societa (ex condominio) ed ai soci di questa, a titolo di reddito relativamente all'estrazione di un determinato quantitativo annuo, era posta a carico della societa associante con decorrenza dal momento della Costituzione dell'associazione. Sorta contestazione sul pagamento del relativo debito, in Sede di legittimita la societa associante lamentava che i giudici di merito avessero erroneamente qualificato come negozio di accertamento, riconoscendone la validita, la convenzione contenuta in detta scrittura, nonostante che con questa si fosse addossato senza corrispettivo ad essa ricorrente un Onere cui, secondo il contratto di associazione, essa non era tenuta. La suprema Corte, nell'enunciare i principi di cui in massima, ha respinto il ricorso, negando che la convenzione avesse portata innovativa e fosse nulla per Mancanza di causa, e osservando sussistere i caratteri di un 'riconoscimento causalè tipico di un negozio bilaterale di accertamento, anche se non di un negozio bilaterale interpretativo come ritenuto dai giudici di merito, inteso non alla assunzione di nuovi obblighi da parte della societa associante, bensi solo alla precisazione e fissazione del contenuto di quelli connessi alla situazione preesistente, considerata l'insorgenza di incertezze dovute alla sopravvenienza di nuovi dati fattuali) Costituzione del condominio in societa per azioni e conseguenti maggiori oneri fiscali per gli ex condomini). (V 84'70, mass n 344762, 344763 e 344764' 2440'69, mass n 341946' 2374'69, mass n 341823' 633'69, mass n 338866' 2413'64' 2070'64, 1701'62, 652'61' 2164'58).*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 29/10/1955 num. 6 art. 81, Cod. Civ. art. 2249, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)