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Sez. 3, Sentenza n. 2677 del 22/03/1999 (Rv. 524421 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CIRCOLAZIONE (IN GENERALE) - ECCEZIONI OPPONIBILI | Prova tra le parti del rapporto sottostante - Limite derivante dalla letteralità del titolo - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524421-01

TITOLI DI CREDITO - CIRCOLAZIONE (IN GENERALE) - ECCEZIONI OPPONIBILI

La letteralità del titolo di credito non osta, tra le parti del rapporto sottostante, alla possibilità di provare, con ogni mezzo, l'effettivo contenuto dell'accordo intervenuto per regolare il rapporto tra le stesse, e pertanto il mutuante di una somma di danaro può dimostrare che la somma dovutagli non gli è stata restituita, malgrado l'esistenza, su un assegno bancario emesso a suo favore da un terzo, dapprima della sua girata in bianco, e quindi di quella del suo debitore mutuatario, perché questa firma è stata richiesta a titolo di garanzia dalla banca trattaria, ove quest'ultimo era conosciuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1993, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 17, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 18, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 19, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 20, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 21, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)