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Sez. 1, Sentenza n. 2010 del 25/06/1971 (Rv. 352636 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - DIVIETO - INOSSERVANZA - NON RILEVABILITA DI UFFICIO - ECCEZIONE - PRECLUSIONE NEL CASO DI ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI DEDUZIONE DELL'INFONDATEZZA DELLA DOMANDA NUOVA.*
Stato
decisa il 1971-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352636-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA - DIVIETO - INOSSERVANZA - NON RILEVABILITA DI UFFICIO - ECCEZIONE - PRECLUSIONE NEL CASO DI ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI DEDUZIONE DELL'INFONDATEZZA DELLA DOMANDA NUOVA.*

A differenza del divieto di domanda nuova in appello, che e di ordine pubblico, il divieto di mutamento di domanda in primo grado risponde ad un interesse privatò pertanto, la proposizione di domanda nuova in primo grado non da luogo a nullita rilevabile d'ufficio. La relativa eccezione non puo essere sollevata dalla controparte, che abbia accettato il contraddittorio, accettazione che avviene anche quando, proposta la domanda nuova in Sede di precisazione delle conclusioni, la controparte si sia limitata a dedurre l'infondatezza. L'apprezzamento del giudice di merito in ordine all'accettazione o meno del contraddittorio non e sindacabile in Sede di legittimita, se correttamente motivato. (Conf 2688-70, mass n 349131' 3167-69, mass n 343143).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)