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Sez. 1, Sentenza n. 4864 del 14/07/1997 Cc. (dep. 06/11/1997) Rv. 208724 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Potere del g.i.p e del tribunale della libertà di dare al fatto descritto dal P.M. una diversa qualificazione giuridica - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208724-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - IN GENERE

Al giudice per le indagini preliminari, in sede di applicazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen. e al tribunale in sede di riesame o di appello ai sensi degli artt. 309 e 310 stesso codice è consentito modificare la qualificazione giuridica data dal pubblico ministero al fatto per cui si procede, giacché, in forza del principio di legalità, è sempre consentito al giudice attribuire la corretta qualificazione giuridica al fatto descritto nell'imputazione, senza che ciò incida sull'autonomo potere di iniziativa del P.M. e fermo restando che l'eventuale correzione del "nomen juris" non può avere effetto oltre il procedimento incidentale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 424 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 424 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)