Sez. 1, Sentenza n. 2242 del 18/03/1997 Cc. (dep. 30/06/1997) Rv. 207963 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Regole applicabili - Conseguenze.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In forza del rinvio contenuto nell'art. 4, comma quinto, della legge n. 1423 del 1956, coordinato con le disposizioni del nuovo codice di procedura penale, il procedimento applicativo della misura di prevenzione si svolge con le forme del procedimento di sorveglianza e quindi, come previsto dal primo comma dell'art. 678 cod. proc. pen., a norma del'art. 666 cod. proc. pen. Ne consegue che, postulando tale ultima norma la partecipazione necessaria del difensore, è inapplicabile al procedimento in questione la disposizione dell'art. 486, comma quinto, cod. proc. pen. che prevede il rinvio o la sospensione del dibattimento per legittimo impedimento del difensore. (In motivazione, la S.C. ha affermato che la necessità della partecipazione del difensore può essere soddisfatta anche dall'intervento di altro difensore immediatamente reperibile, designato come sostituto ai sensi dell'art. 97, comma quarto, stesso codice).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)