Sez. 2, Sentenza n. 182 del 23/01/1997 Cc. (dep. 17/04/1997) Rv. 207557 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - UDIENZA | Impedimento a comparire del difensore - Obbligo del giudice di rinviare l'udienza - Sussistenza - Ragioni.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - UDIENZA
Nel procedimento che si svolge davanti al tribunale di sorveglianza - attesa la necessità della presenza del difensore secondo quanto dispongono gli artt. 666, quarto comma e 678, primo comma, cod. proc. pen., e l'analogia, quindi, di tale procedimento con la fase dibattimentale del procedimento penale - trova applicazione l'art. 486, quinto comma, cod. proc. pen., in forza del quale deve farsi luogo a rinvio quando il difensore dell'interessato abbia prontamente comunicato il proprio legittimo impedimento a comparire. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che esso trova la sua logica e giuridica spiegazione nella circostanza che l'art. 666, quarto comma, cod. proc. pen. prevede lo svolgimento dell'udienza con la partecipazione <<necessaria>> del difensore, al quale spetta il prescritto avviso; la inderogabilità di tale partecipazione postula, di conseguenza, la doverosità della valutazione, in caso di assenza del difensore, della legittimità dell'addotto impedimento a comparire, sempre che egli si sia fatto carico di comunicarlo tempestivamente al giudice)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)