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Sez. 3, Sentenza n. 4004 del 27/02/2004 (Rv. 570636 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE | Mancata indicazione nel testo del contratto della destinazione ad uso di abitazione o per esigenze transitorie - Interpretazione della volontà della parti - Necessità - Criteri - Contenuto del contratto - Circostanze rese note dal conduttore al locatore al momento della stipula - Comportamento successivo della parti - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2004-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570636-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE

Nel caso in cui le parti di un contratto di locazione di immobile urbano adibito ad uso di abitazione non indichino, all'atto della conclusione del contratto, se l'immobile sia oggetto della locazione per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria del conduttore o se esso debba essere adibito ad uso di abitazione stabile, ai fini della corretta qualificazione del contratto e della individuazione della disciplina ad esso applicabile è necessario procedere alla interpretazione della volontà delle parti, tenendo conto sia del contenuto del contratto, sia delle prove assunte in ordine alle circostanze rese note dal conduttore al locatore in sede di contrattazione, e tenuto conto, in via sussidiaria, anche del comportamento tenuto dal conduttore nel godere dell'abitazione, che potrà essere utilizzato quale elemento idoneo a confermare quanto risultato dai precedenti elementi; in particolare, la circostanza che le esigenze abitative del conduttore, pur da questi portate a conoscenza del locatore, non siano state esplicitate nel testo del contratto, non giustifica la presunzione che il contratto non sia stato stipulato per esigenze transitorie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)