Sez. 3, Sentenza n. 7410 del 16/06/1992 (Rv. 477770 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Ambito di applicazione - Locazioni per il soddisfacimento di esigenze transitorie | Immobile abitato stabilmente per motivi di studio o di lavoro - Pretesa del conduttore di pagare l'equo canone anziché il canone contrattualmente pattuito - Legittimità - Condizioni - Onere probatorio.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Ambito di applicazione - Locazioni per il soddisfacimento di esigenze transitorie
Poiché le disposizioni della legge 27 luglio 1978 n. 392 sulla determinazione del canone di locazione degli immobili per uso abitativo si applicano anche alle locazioni stipulate per esigenze abitative transitorie solo se, ai sensi dell'art. 26 della citata legge, l'immobile sia stabilmente abitato per motivi di studio o di lavoro, il conduttore che intende sostenere di essere tenuto al pagamento del canone equo, piuttosto che di quello contrattualmente stabilito, ha l'onere di provare non solo la ragione dell'occupazione (motivi di studio o di lavoro) ma anche il carattere di stabilità di questa occupazione e tale prova può, però, desumersi anche da elementi indiziari.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)