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Sez. 3, Sentenza n. 11068 del 15/07/2003 (Rv. 565097 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Contratto - Indicazione di nozioni ed espressioni giuridiche erronee da parte dei contraenti - Indagine in ordine alla volontà contrattuale - Rilevanza - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565097-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

Ai fini dell'interpretazione del contratto, l'esattezza o meno della qualificazione giuridica data dalle parti ad un determinato istituto (nel caso, gli oneri accessori nel contratto di locazione di immobile urbano) è di per sè irrilevante, giacché nel dettare la disciplina del rapporto ben possono le parti commettere errori di qualificazione o nell'uso di espressioni giuridiche, senza che gli stessi vengano ad assumere decisivo rilievo nella determinazione della loro effettiva e concreta volontà contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)