Sez. 3, Sentenza n. 11068 del 15/07/2003 (Rv. 565097 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Contratto - Indicazione di nozioni ed espressioni giuridiche erronee da parte dei contraenti - Indagine in ordine alla volontà contrattuale - Rilevanza - Configurabilità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
Ai fini dell'interpretazione del contratto, l'esattezza o meno della qualificazione giuridica data dalle parti ad un determinato istituto (nel caso, gli oneri accessori nel contratto di locazione di immobile urbano) è di per sè irrilevante, giacché nel dettare la disciplina del rapporto ben possono le parti commettere errori di qualificazione o nell'uso di espressioni giuridiche, senza che gli stessi vengano ad assumere decisivo rilievo nella determinazione della loro effettiva e concreta volontà contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)