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Sez. L, Sentenza n. 4735 del 26/08/1982 (Rv. 422693 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - EFFETTI - "CONTEMPLATIO DOMINI" - REQUISITI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422693-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - EFFETTI - "CONTEMPLATIO DOMINI" - REQUISITI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

La contemplatio domini, necessaria perché il contratto concluso dal mandatario produca effetti nei confronti del mandante, non richiede formule solenni, né deve risultare espressamente dal contratto, essendo sufficiente, perché si realizzi, che il rappresentante abbia reso noto all'altro contraente, in modo esplicito e non equivoco, che egli intende agire, oltre che nell'interesse, anche nel nome di altro soggetto. Il relativo accertamento costituisce una valutazione di fatto, che è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in Sede di legittimità, se correttamente motivata. (Conf 287/80, mass n 403671, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)