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Sez. L, Sentenza n. 3807 del 11/06/1981 (Rv. 414437 - 01)

IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - FARMACISTA - MEDICO CHIRURGO - CONVENZIONI E TARIFFE STIPULATE DAGLI ENTI MUTUALISTICI CON LE CATEGORIE DEI MEDICI E DEI FARMACISTI - PROROGA EX LEGGE N 386 DEL 1974 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE AGLI AUMENTI DEGLI INDICI ISTAT - BLOCCO.*
Stato
decisa il 1981-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414437-01

IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - FARMACISTA - MEDICO CHIRURGO - CONVENZIONI E TARIFFE STIPULATE DAGLI ENTI MUTUALISTICI CON LE CATEGORIE DEI MEDICI E DEI FARMACISTI - PROROGA EX LEGGE N 386 DEL 1974 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE AGLI AUMENTI DEGLI INDICI ISTAT - BLOCCO.*

A seguito della entrata in vigore del quarto comma dell'art 8 del DL 8 luglio 1974 n 264, nel testo modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n 386, il quale ha disposto che non siano suscettibili di aumento fino alla entrata in vigore della riforma sanitaria, le convenzioni e le relative tariffe gia stipulate dagli enti mutualistici con le categorie dei medici e dei farmacisti, nonche con le categorie sanitarie assimilate, anche se ratificate successivamente alla data del decreto, con delibera dei competenti consigli di amministrazione da sottoporre alla approvazione dei ministri per il lavoro e previdenza sociale, e per il tesoro, si e attuato non solo il blocco delle tariffe vigenti ma anche quello del meccanismo di aggancio delle tariffe stesse agli indici di svalutazione previsto dall'accordo 4 marzo 1973 tra gli enti mutualistici e le federazioni degli ordini dei medici. (Conf 1791/80, mass n 405403).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 04/03/1973, Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)