Sez. L, Sentenza n. 3559 del 12/06/1982 (Rv. 421531 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - FARMACISTA - MEDICO CHIRURGO - CONVENZIONI E TARIFFE STIPULATE DAGLI ENTI MUTUALISTICI CON LE CATEGORIE DEI MEDICI E DEI FARMACISTI - PROROGA EX LEGGE N. 386 DEL 1974 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE AGLI AUMENTI DEGLI INDICI ISTAT - BLOCCO - DISCIPLINA EX ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA - DISCIPLINA EX ART. 8 D.L. N. 264 DEL 1974 - ESTENSIONE AI MEDICI RADIOLOGI - ABROGAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 349 DEL 1977 - PORTATA DI QUEST'ULTIMA.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - FARMACISTA - MEDICO CHIRURGO - CONVENZIONI E TARIFFE STIPULATE DAGLI ENTI MUTUALISTICI CON LE CATEGORIE DEI MEDICI E DEI FARMACISTI - PROROGA EX LEGGE N. 386 DEL 1974 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE AGLI AUMENTI DEGLI INDICI ISTAT - BLOCCO - DISCIPLINA EX ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA - DISCIPLINA EX ART. 8 D.L. N. 264 DEL 1974 - ESTENSIONE AI MEDICI RADIOLOGI - ABROGAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 349 DEL 1977 - PORTATA DI QUEST'ULTIMA.*
Il sesto comma dell'art. 8 del d.l. 8 luglio 1974 n. 264 - il quale (nel testo modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974 n. 386) ha disposto che non siano suscettibili di aumento, fino alla entrata in vigore della riforma sanitaria, le convenzioni e le relative tariffe già stipulate dagli enti mutualistici con le categorie dei medici e dei farmacisti, nonché con le categorie sanitarie assimilate, anche se ratificate successivamente alla data del decreto con delibere dei competenti consigli di amministrazione da sottoporre all'approvazione dei ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro - ha attuato non solo il blocco delle tariffe vigenti ma anche quello del meccanismo di aggancio delle tariffe stesse agli indici di svalutazione previsto dallo accordo 4 marzo 1973 fra gli enti mutualistici e le federazioni degli ordini dei medici senza che al suo riguardo possa rilevare la normativa dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.. la disposizione dell'anzidetto art. 8 - che riguarda anche i medici radiologi, ancorché questi possano sopportare spese maggiori di quelle gravanti sugli altri specialisti, senza per ciò porsi in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza - ha mantenuto il suo vigore fino al 30 giugno 1977, essendo stata abrogata dall'art. 11 della legge 29 giugno 1977 n. 349 (entrata in vigore l'1 luglio 1977), la quale, con altra norma (art. 9), ha peraltro disposto che le nuove convenzioni non dovranno prevedere alcun maggiore Onere con decorrenza anteriore all'1 gennaio 1978, restando comunque estranee all'ambito di applicazione del citato art. 429 le relative attribuzioni tariffarie. (Conf 712/82, mass n 418509, sulla prima parte; (Conf 3807/81, mass n 414437 sulla prima parte; (Conf 1791/80, mass n 405403 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 9 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 11 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)