Sez. L, Sentenza n. 1791 del 18/03/1980 (Rv. 405403 - 01)
IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - CONVENZIONI, E RELATIVE TARIFFE, STIPULATE DAGLI ENTI MUTUALISTICI CON LE CATEGORIE DEI MEDICI E DEI FARMACISTI - PROROGA EX LEGGE N 386 DEL 1974 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE AGLI AUMENTI DEGLI INDICI ISTAT - BLOCCO.*
IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - CONVENZIONI, E RELATIVE TARIFFE, STIPULATE DAGLI ENTI MUTUALISTICI CON LE CATEGORIE DEI MEDICI E DEI FARMACISTI - PROROGA EX LEGGE N 386 DEL 1974 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE AGLI AUMENTI DEGLI INDICI ISTAT - BLOCCO.*
A seguito dell'entrata in vigore del quarto comma dell'art 8 del decreto legge 8 luglio 1974 n 264, come modificato dalla legge di conversione del 17 agosto 1974 n 386, il quale ha disposto che non sono suscettibili di aumenti fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria le convenzioni e le relative tariffe, gia stipulate dagli enti mutualistici con le categorie dei medici e dei farmacisti, nonche con le categorie sanitarie assimilate, anche se ratificate successivamente alla data del decreto con delibera dei competenti consigli di amministrazione da sottoporre all'approvazione dei ministri per il lavoro e previdenza sociale e per il tesoro, si e attuato non soltanto il blocco delle tariffe vigenti, ma anche il blocco del meccanismo di aggancio delle tariffe stesse agli indici di svalutazione, previsto dall'accordo del 4 marzo 1973 tra gli enti mutualistici e le federazioni degli ordini dei medici.*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)