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Sez. U, Sentenza n. 3700 del 19/11/1974 (Rv. 372234 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI - LIMITI DI APPLICABILITA - ATTIVITA SINDACALE - REGOLAMENTO NORMATIVO - CONDIZIONI - OSPEDALI - ATTIVITA E LIBERTA SINDACALE DEI DIPENDENTI - DISCIPLINA EX DPR 27 MARZO 1969 N 130 - IDONEITA - CONSEGUENZE - ASSOCIAZIONI SINDACALI - RICORSO DIRETTO AL PRETORE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372234-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI - LIMITI DI APPLICABILITA - ATTIVITA SINDACALE - REGOLAMENTO NORMATIVO - CONDIZIONI - OSPEDALI - ATTIVITA E LIBERTA SINDACALE DEI DIPENDENTI - DISCIPLINA EX DPR 27 MARZO 1969 N 130 - IDONEITA - CONSEGUENZE - ASSOCIAZIONI SINDACALI - RICORSO DIRETTO AL PRETORE - PRECLUSIONE.*

L'art 37 della legge 20 maggio 1970 n 300(statuto dei lavoratori), secondo cui le Disposizioni di detta legge si applicano anche agli enti pubblici non economici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali, deve essere interpretato nel senso che, per quanto attiene alla tutela dell'attivita e della liberta sindacali dei dipendenti, la speciale normativa degli enti pubblici prevale su quella dello statuto non solo quando regoli, sia pure in modo diverso, le stesse situazioni soggettive previste dallo statuto, ma anche in ogni caso in cui la cennata materia della liberta ed attivita sindacali riceve da tale normativa una regolamentazione completa tale cioe, a garantire ai lavoratori, senza lacune, la libera esplicazione della loro attivita in difesa degli interessi collettivi. Pertanto, poiche il DPR 27 marzo 1969 n 130, detta una compiuta disciplina dell'attivita e della liberta sindacale dei dipendenti degli enti ospedalieri, la quale, pur non contenendo una norma corrispondente a quella dell'art 28 dello statuto, e, tuttavia, idonea a garantire la piena esplicazione della difesa degli interessi di categoria, deve escludersi che al rapporto di lavoro dei suddetti dipendenti possa essere applicato il cit art 28 che conferisce alle associazioni sindacali il potere di adire direttamente il pretore per ottenere la repressione dei comportamenti del datore di lavoro lesivi della liberta sindacale dei singoli lavoratori.*

Riferimenti normativi: DPR 27/03/1969 num. 130 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)