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Sez. U, Sentenza n. 4387 del 26/07/1984 (Rv. 436294 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - COMPORTAMENTO ANTISINDACALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - DISCIPLINA EX ART. 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RIMEDI GIURISDIZIONALI ESPERIBILI A TUTELA DEGLI INTERESSI DEL SINDACATO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - DIRITTI PROPRI ED ESCLUSIVI DEL SINDACATO E DIRITTI SINDACALI CONNESSI O CORRELATI - DISTINZIONE - RILEVANZA - CONSEGUENZE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436294-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - COMPORTAMENTO ANTISINDACALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - DISCIPLINA EX ART. 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RIMEDI GIURISDIZIONALI ESPERIBILI A TUTELA DEGLI INTERESSI DEL SINDACATO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - DIRITTI PROPRI ED ESCLUSIVI DEL SINDACATO E DIRITTI SINDACALI CONNESSI O CORRELATI - DISTINZIONE - RILEVANZA - CONSEGUENZE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*

Il comportamento antisindacale delle amministrazioni dello stato, nell'ambito dell'impiego statale, resta sottratto all'applicazione dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori, tenuto conto che il successivo art. 37 prevede l'operatività delle Disposizioni dello statuto medesimo solo per gli enti pubblici, con implicita esclusione dello stato, e che tale esclusione, non in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione (sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1980), non trova modifica nella successiva legislazione, né, in particolare, nella legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983 n. 93. Ne consegue che l'individuazione dei rimedi giurisdizionali esperibili a tutela degli interessi del Sindacato, i quali, a fronte di Atti che impediscano o limitino l'Esercizio della sua libertà ed attività, hanno natura e consistenza di diritti soggettivi, va effettuata, alla stregua dei principi generali, distinguendo il caso in cui detto comportamento leda diritti propri ed esclusivi del Sindacato stesso, dal caso in cui il comportamento medesimo presenti un carattere plurioffensivo, in quanto incida sui diritti sindacali attraverso la lesione di diritti del singolo dipendente o di gruppi di dipendenti (cosiddetti diritti sindacali connessi o correlati). Nella prima ipotesi, la tutela spetta al giudice ordinario, nella Sede e con gli strumenti normali apprestati dal codice di rito, stante l'indicata inapplicabilità dello speciale procedimento contemplato dallo statuto dei lavoratori. Nella seconda ipotesi, la tutela spetta al giudice amministrativo, in Sede di giurisdizione esclusiva, con Azione direttamente ed autonomamente esperibile dal Sindacato (indipendentemente dall'iniziativa del dipendente a difesa dei suoi diritti soggettivi), dato che la relativa domanda riguarda un diritto attinente al rapporto di pubblico impiego. In tale duplicità di rimedi, a secondo della ricorrenza dell'una o della altra ipotesi, manifestamente non è ravvisabile una violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, sotto il profilo della diversità degli strumenti a difesa dei diritti sindacali, rispettivamente nel processo avanti al giudice ordinario ed in quello davanti al giudice amministrativo, dato che entrambi i processi assicurano le fondamentali garanzie delle parti e che le indicate differenze si ricollegano all'obiettiva diversità delle situazioni. (V 638/81, mass n 417627; (V 3821/79, mass n 400273; (V 412/79, mass n 401317; (V 302/79, mass nn 399857 e 399858; (V 2443/77, mass n 386158; (V 1558/75, mass n 375154; (V 3700/74, mass n 372234; (V 1380/72, mass n 357957; Corte costit. N 68/80).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 39, Costituzione art. 40, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 29/03/1983 num. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)