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Sez. L, Sentenza n. 2900 del 09/05/1985 (Rv. 440658 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440658-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Il trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. - che comporta, in relazione al rapporto di lavoro continuato con il cessionario, la responsabilità del medesimo anche in ordine ai crediti, sia del lavoratore che dell'ente previdenziale, connessi al diritto all'Assicurazione obbligatoria - è configurabile in ogni caso di sostituzione nella titolarità dell'organismo aziendale, rimasto immutato nella sua realtà economica obiettiva, indipendentemente dal mezzo tecnico-giuridico adoperato in concreto. Il relativo accertamento è riservato al giudice del merito e si risolve in un apprezzamento di fatto, che, se fondato su adeguata e corretta motivazione, è incensurabile in Sede di legittimità. (V 3887/84, mass n 435829; (V 1499/76, mass n 389241; (V 4019/75, mass n 378313; (V 3807/74, mass n 372234).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)