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Sez. 3, Sentenza n. 1756 del 12/05/1995 Ud. (dep. 30/06/1995) Rv. 202077 - 01

Edilizia - In genere | Bene giuridico tutelato dalla normativa in materia di edilizia e urbanistica - Tutela sostanziale dell'assetto del territorio in conformità alla normazione urbanistica - Sussistenza - Sindacato del giudice penale sulla concessione edilizia - Limiti.
Stato
decisa il 1995-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202077-01

Edilizia - In genere

In tema di violazioni urbanistiche, l'interesse protetto dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 non è quello del rispetto delle prerogative della pubblica amministrazione nel controllo dell'attività edilizia e perciò della regolarità delle procedure di concessione, ma quello sostanziale della protezione del territorio in conformità alla normativa urbanistica, perciò non si pone un problema di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, quanto di controllo della legittimità di un atto amministrativo che costituisce un elemento costitutivo o un presupposto del reato. La qualificazione dell'illecito in una delle ipotesi previste dall'art. 20, lettera a), b) o c) della legge 28 febbraio 1985 n. 47 dipende dal grado di aggressione del bene e perciò è ammissibile il sequestro preventivo di una costruzione abusiva pur in presenza di una concessione edilizia purché si evidenzi la macroscopicità della violazione dell'interesse sostanziale protetto e inoltre l'esistenza di comportamenti contrari al principio del "neminem ledere" inducano ad escludere la possibilità di riferire l'attività edilizia posta in essere in base alla concessione alla sfera del lecito giuridico.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. A CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. B CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)