Sez. 3, Sentenza n. 33051 del 10/05/2017 Ud. (dep. 07/07/2017) Rv. 270644 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 - Atto abilitativo della P.A. - Illegittimità - Poteri di valutazione del giudice penale - Sussistenza - Criteri - Motivazione rispetto ad essi - Necessità - Fattispecie.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In tema di reati edilizi, il rilascio del permesso di costruire non esclude l'affermazione della penale responsabilità per i reati di edificazione abusiva o di lottizzazione abusiva ove emerga una difformità tra la normativa urbanistica ed edilizia e l'intervento realizzato, né impone l'eventuale "disapplicazione" dell'atto amministrativo, limitandosi il giudice ad accertare la conformità del fatto concreto alla fattispecie astratta descrittiva del reato, prescindendo da qualunque giudizio su detto atto amministrativo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)