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Sez. L, Sentenza n. 7038 del 17/07/1998 (Rv. 517312 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI | Regolamento aziendale per le promozioni - Previsione di regole sulla progressione in carriera - Diritti soggettivi dei dipendenti - Sussistenza - Estensione - Tutela del tempo della promozione - Ammissibilità - Ordinamenti basati sulle nozioni di pianta organica e di selezione concorsuale dei promovendi - Principio generale della retrodatazione dei soli effetti giuridici della promozione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517312-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI

Nel caso in cui il regolamento per le promozioni del personale dipendente da aziende di trasporto costituite da enti pubblici non economici preveda determinati sistemi per la progressione in carriera, sussiste un diritto soggettivo dei lavoratori interessati al rispetto da parte dell'azienda, oltre che del generale obbligo di correttezza e buona fede, dei criteri ivi predeterminati per la selezione dei promovendi, non solo in sede di formazione della graduatoria ma anche con riguardo al tempo e all'ordine della promozione. Nè - con particolare riferimento a quegli ordinamenti ispirati al principio pubblicistico della pianta organica, della selezione del personale da promuovere mediante procedimenti concorsuali e della tutela delle legittime aspettative di carriera degli impiegati anche in relazione ai tempi di indizione ed espletamento delle procedure - esiste un principio generale che separi gli effetti della promozione, facendo decorrere quelli giuridici dall'effettiva vacanza del posto e quelli economici solo dal momento dell'assunzione delle funzioni superiori. (Nella specie la S.C., alla luce dei riportati principi, ha confermato - respingendo censure di difetto di motivazione e di violazione degli artt. 1362 segg. e 2103 cod. civ. - la sentenza impugnata che, in relazione a regolamento di azienda di trasporto municipalizzata prevedente procedimenti di promozione per merito comparativo per la copertura delle vacanze di organico, aveva ritenuto che la disciplina di tale regolamento aziendale comportasse la retrodatazione a tutti gli effetti delle promozioni alle date di riferimento della valutazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)