Sez. L, Sentenza n. 15897 del 16/12/2000 (Rv. 542700 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Svolgimento di mansioni superiori - Art. 2103 cod.civ. - Applicabilità - Esclusione - Art. 18, commi primo e quarto, R.D. n. 148 del 1931 - Condizioni di rispettiva applicabilità.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE
Con riferimento ai dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto cui non è applicabile l'art. 2103 cod.civ., l'art. 18, comma quarto, del R.D. n. 148 del 1931 - secondo il quale: "per i posti da coprire mediante esame, la reggenza non dà diritto alla nomina e deve essere limitata al periodo strettamente necessario per l'espletamento del concorso"- presuppone necessariamente l'individuazione e la specificazione delle funzioni da assegnare mediante concorso interno ovvero l'emanazione del regolamento interno che, nel fissare l'organigramma, stabilisce anche quali siano i posti la cui vacanza deve essere coperta mediante la procedura concorsuale. Ne consegue che all'ipotesi di assegnazione, con ordine di servizio, di mansioni superiori in difetto di regolamento interno (non intervenuto neppure durante lo svolgimento delle suddette mansioni) non può applicarsi la suddetta disposizione, ma il precedente primo comma del medesimo art. 18 del R.D. n. 148 del 1931 che attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva della qualifica superiore prescindendo dall'espletamento di concorso interno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 18 com. 1, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 18 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)