Sez. 2, Sentenza n. 17753 del 21/08/2007 (Rv. 599740 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Verbale di accertamento - Validità della sottoscrizione - Agente accertatore diverso dal rilevatore dell'infrazione - Irrilevanza - Componente del medesimo organo accertatore - Necessità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di violazioni amministrative di norme sulla circolazione stradale, il verbale di accertamento, può essere validamente sottoscritto da un agente diverso da quello che ha rilevato materialmente, mediante apparecchio di accertamento elettronico, l'infrazione, atteso che l'art. 383 del d.P.R. n. 495/1992, nel disciplinare le modalità della contestazione immediata richiede esclusivamente che l'atto sia redatto da "agente accertatore" ovvero da uno dei componenti dell'organo o della pattuglia abilitato a compiere gli accertamenti di competenza dell'organo stesso, senza distinzione tra chi abbia rilevato direttamente la violazione e chi non abbia partecipato direttamente a tale fase, essendo sufficiente che la sottoscrizione possa essere inequivocamente riferibile ad uno degli agenti della pattuglia. (Nel caso di specie è stato ritenuto pienamente valido il verbale sottoscritto da un agente diverso da quello che aveva rilevato l'eccesso di velocità mediante apparecchiatura elettronica "telelaser" secondo la distribuzione dei compiti datasi dalla pattuglia).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1993 num. 39 art. 3 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 383
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)