Sez. 1, Sentenza n. 21918 del 12/10/2006 (Rv. 593142 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Verbale di accertamento dell'infrazione - Redazione del verbale con sistemi meccanizzati - Mancata sottoscrizione autografa del verbalizzante - Rilevanza ai fini della validità della notificazione - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, come previsto dagli articoli 383, comma quarto, e 385, commi terzo e quarto, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, e dall'articolo 3, comma secondo, del d.lgs n. 39 del 1993, secondo il quale nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto, che, nella specie, è il verbalizzante. Tale indicazione consente, di affermare la sicura attribuibilità dell'atto al soggetto che, secondo le norme positive, deve esserne l'autore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/02/1993 num. 39 art. 3 CORTE COST., Legge 30/04/1992 num. 285 art. 200 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 383, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 385
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)