Sez. 1, Sentenza n. 10015 del 10/07/2002 (Rv. 555635 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Verbale di accertamento della violazione - Sottoscrizione - Soggetto legittimato - Agente accertatore - Necessità - Esclusione - Soggetto facente parte del relativo ufficio - Sufficienza.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di violazioni al codice della strada, il combinato disposto delle norme di cui agli artt. 200 e 201 C.d.S. e 383, 384, 385 del relativo regolamento di esecuzione vanno interpretate nel senso che il verbale di contestazione dell'infrazione non va necessariamente sottoscritto dagli agenti accertatori, pena la nullità dell'atto, ben potendo, per converso (e salvo che esso non risulti redatto con sistemi meccanizzati, nel qual caso non è necessaria alcuna sottoscrizione), risultare firmato da qualsiasi soggetto che faccia parte dell'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore a ciò abilitato.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 200, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 200, Cod. Strada art. 201, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 201, Legge 16/12/1992 num. 495 art. 383, Legge 16/12/1992 num. 495 art. 384 CORTE COST., Legge 16/12/1992 num. 495 art. 385
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)