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Sez. L, Sentenza n. 2266 del 29/03/1983 (Rv. 427115 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DEGLI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ CONVENZIONALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO A QUELLI PRESCRITTI DAGLI ORDINAMENTI PARTICOLARI DEI DIVERSI ENTI DATORI DI LAVORO - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1983-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427115-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DEGLI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ CONVENZIONALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO A QUELLI PRESCRITTI DAGLI ORDINAMENTI PARTICOLARI DEI DIVERSI ENTI DATORI DI LAVORO - DIVIETO.*

L'indennità convenzionale per gli ex combattenti prevista dalle leggi nn. 336 del 1970 e 824 del 1971 costituisce un beneficio eccezionale non collegato all'effettiva prestazione lavorativa e - anche per il personale autoferrotranviario - va determinata, a norma dell'art. 4 della legge da ultimo citata, sulla base dell'art. 1 del d.P.R. n. 759 del 1965, il quale non solo fissa l'aliquota di computo ad un dodicesimo dell'ottanta per cento dello stipendio, paga o retribuzione annua, ma anche determina la stessa base del calcolo nella sola entità dello stipendio annuo inteso come l'ammontare delle sole somme corrisposte mensilmente (e per dodici mesi) a tale titolo, determinate secondo la regolamentazione dei vari ordinamenti - tenendo presente che, di regola, lo stipendio è costituito dalla paga base (o tabellare) e da eventuali elementi integrativi che servano ad adeguarla al potere di acquisto della moneta o alla peculiarità di particolari prestazioni lavorative - e con esclusione dal computo della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive. Pertanto, la Determinazione di tale indennità convenzionale - avendo il legislatore previsto per essa un criterio valevole per tutti i dipendenti ex combattenti, con salvezza, però, della nozione di stipendio propria dell'ordinamento del personale dell'ente di appartenenza - non soggiace ai criteri di liquidazione prescritti dagli ordinamenti particolari dei diversi enti datori di lavoro. (Conf 4336/82, mass n 422312; (Conf 2439/81, mass n 413213; (Conf 5736/80, mass n 409575; (Conf 5735/80, mass n 409573; (Conf 1610/80, mass n 405190; (Conf 1401/80, mass n 404947).*

Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 1, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 2, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)