Sez. L, Sentenza n. 4336 del 30/07/1982 (Rv. 422312 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - EX COMBATTENTI - INDENNITÀ CONVENZIONALE DI BUONUSCITA EX LEGGI N. 336 DEL 1970 E N. 824 DEL 1971 - NATURA PREVIDENZIALE ART. 429 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - APPLICABILITÀ DEI CRITERI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA DEI DIPENDENTI - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO ECONOMICO - EX COMBATTENTI - INDENNITÀ CONVENZIONALE DI BUONUSCITA EX LEGGI N. 336 DEL 1970 E N. 824 DEL 1971 - NATURA PREVIDENZIALE ART. 429 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - APPLICABILITÀ DEI CRITERI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA DEI DIPENDENTI - ESCLUSIONE.*
L'indennità convenzionale di buonuscita, per gli ex combattenti che facciano parte del personale autoferrotramviario, prevista dalle leggi n. 336 del 1970 e 824 del 1971, ha natura essenzialmente previdenziale, onde non è soggetta alla rivalutazione monetaria ex art. 429 cod. proc. civ., bensì costituisce un beneficio eccezionale non collegato alla effettiva prestazione lavorativa e va determinata a norma dell'art. 4 della legge da ultimo citata, sulla base dell'art. 1 del d.P.R. n. 759 del 1965 (recante norme sul trattamento previdenziale dei dipendenti statali), il quale non solo fissa l'aliquota del computo ad un dodicesimo dell'80% dello stipendio annuo, paga o retribuzione, ma anche determina la base di calcolo nell'ammontare dello stipendio stesso, come ammontare delle somme corrisposte mensilmente per dodici mesi, secondo la regolamentazione dei vari ordinamenti, con esclusione della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive. Pertanto, alla indennità convenzionale di buonuscita - per la cui liquidazione il legislatore ha voluto prevedere un criterio valevole per tutti i dipendenti ex combattenti, con salvezza, però, della nozione di stipendio propria dell'ordinamento del personale dello ente di appartenenza - non sono applicabili i criteri di liquidazione più o meno favorevoli, previsti dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti. (Conf 257/82; (Conf 2439/81, mass n 413213; (Conf 5736/80, mass n 409575).*
Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 1, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 2, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)