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Sez. L, Sentenza n. 5100 del 04/09/1980 (Rv. 408961 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - DISCIPLINA RELATIVA - APPLICABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408961-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - DISCIPLINA RELATIVA - APPLICABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

A norma dell'art 1419 cod civ, al fine di stabilire se la nullita di una clausola contrattuale importi la nullita dell'intero contratto ovvero sia applicabile il principio utile per inutile non vitiatur la scindibilita del contenuto del contratto deve essere accertata sopratutto attraverso la valutazione della potenziale volonta delle parti in relazione all'ipotesi che nel contratto non fosse stata inserita la clausola nulla. Questa valutazione si risolve in un apprezzamento di fatto, non suscettibile di riesame da parte della Corte di Cassazione. (Conf 1125/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)