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Sez. L, Sentenza n. 4824 del 01/06/1987 (Rv. 453464 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - AZIONE DEL SINDACATO EX ART. 28 ST. LAVORATORI - AZIONE DEL LAVORATORE TENDENTE ALLA REINTEGRAZIONE DEL POSTO DI LAVORO - RAPPORTO - DIRITTO DEL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA - ORDINE DI REINTEGRAZIONE DELLO STESSO SUL POSTO DI LAVORO GIÀ PRONUNCIATO NELLA SEPARATA CAUSA PROMOSSA DAL SINDACATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453464-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - AZIONE DEL SINDACATO EX ART. 28 ST. LAVORATORI - AZIONE DEL LAVORATORE TENDENTE ALLA REINTEGRAZIONE DEL POSTO DI LAVORO - RAPPORTO - DIRITTO DEL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - SUSSISTENZA - ORDINE DI REINTEGRAZIONE DELLO STESSO SUL POSTO DI LAVORO GIÀ PRONUNCIATO NELLA SEPARATA CAUSA PROMOSSA DAL SINDACATO - IRRILEVANZA.*

L'Azione del Sindacato ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, mirante all'eliminazione degli effetti della condotta antisindacale anche attraverso la ricostituzione del rapporto di lavoro con il lavoratore licenziato, e l'Azione di quest'ultimo ai sensi dell'art. 18 della stessa legge, tendente ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, sono - in quanto dirette alla tutela di interessi diversi - su un piano, sostanziale e processuale, di reciproca indifferenza e, quindi, l'esperimento di una di esse non può incidere sulle vicende e sulla sorte dell'altra; con l'ulteriore conseguenza che il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto al risarcimento del danno nella misura non inferiore a cinque mensilità, ai sensi del secondo comma del citato art. 18, anche se nel corso della causa promossa separatamente dal Sindacato sia stata già ordinata la reintegrazione dello stesso lavoratore nel posto di lavoro, in quanto siffatto diritto, che deriva dalla illegittimità del licenziamento, è autonomo e distinto da quello alla reintegrazione e non trova limite in ragione dell'accoglimento della domanda del Sindacato al riguardo. (V 4287/85, mass n 441771; (V 7313/83, mass n 431915).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)