Sez. L, Sentenza n. 7313 del 10/12/1983 (Rv. 431915 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - AZIONE DEL SINDACATO EX ART. 28 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - AZIONE DEI LAVORATORI LICENZIATI EX ART. 18 DELLA STESSA LEGGE - RAPPORTO DI RECIPROCA INDIFFERENZA - LIMITI - ESERCIZIO DELLA PRIMA DI DETTE AZIONI - INFLUENZA SUL TERMINE DI DECADENZA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - AZIONE DEL SINDACATO EX ART. 28 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - AZIONE DEI LAVORATORI LICENZIATI EX ART. 18 DELLA STESSA LEGGE - RAPPORTO DI RECIPROCA INDIFFERENZA - LIMITI - ESERCIZIO DELLA PRIMA DI DETTE AZIONI - INFLUENZA SUL TERMINE DI DECADENZA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - ESCLUSIONE.*
L'Azione del Sindacato a norma dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), che miri all'eliminazione degli effetti della condotta antisindacale anche attraverso la ricostituzione del rapporto di lavoro con i lavoratori licenziati, e l'Azione di questi ultimi ai sensi dell'art. 18 di detta legge, tendente alla rispettiva reintegra nel posto di lavoro - in quanto dirette alla tutela di interessi diversi (rispettivamente, l'interesse collettivo alla realizzazione dei diritti sociali dei singoli lavoratori e l'interesse individuale alla conservazione del posto di lavoro) - sono su un piano, sostanziale e processuale, di reciproca indifferenza e, quindi, l'esperimento di una di esse non può incidere sulle vicende e sulla sorte dell'altra, salva, in relazione all'Azione prevista dall'art. 18 citato, la possibilità di un intervento (adesivo) dei lavoratori nel procedimento promosso in base al menzionato art. 28 dal Sindacato, oppure il conferimento a questo di una procura speciale per la tutela dell'interesse (o anche dell'interesse) del singolo lavoratore. Consegue che, escluse tali ultime due ipotesi, l'Esercizio, da parte del Sindacato, dell'Azione ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, anche se antecedente, non può influire sul termine di decadenza (di sessanta giorni) fissato dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 per l'autonoma Azione dei singoli lavoratori di impugnativa del licenziamento ex art. 18 della stessa legge n. 300 del 1970. (V 2573/80, mass n 406308; (V 602/79, mass n 396744).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)