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Sez. L, Sentenza n. 511 del 27/01/1989 (Rv. 461622 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - RISARCIMENTO DEL DANNO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DALL'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO E RINUNCIA ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - COMPATIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461622-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) - RISARCIMENTO DEL DANNO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DALL'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO E RINUNCIA ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - COMPATIBILITÀ.*

Non esistendo un necessario rapporto di collegamento funzionale fra l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna al risarcimento dei danni (di cui, rispettivamente, al primo ed al secondo comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970), ma potendo l'uno e l'altra costituire oggetto di azioni autonome e separate, il lavoratore illegittimamente licenziato può chiedere la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'accertata illegittimità del licenziamento ancorché abbia rinunciato alla reintegra. (V 4824/87, mass n 453464; (V 4203/86, mass n 446980; (V 4287/85, mass n 441771).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)