Sez. 1, Sentenza n. 5246 del 06/11/1979 Ud. (dep. 22/04/1980) Rv. 145085 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
La chiamata di correo puo costituire valido mezzo di prova anche quando non sia accompagnata da circostanze estrinseche che ne confermino la veridicita, purche non risulti in contrasto con altri elementi ed abbia, attraverso un ragionamento critico, una spiegazione accettabile sia sul piano logico che su quello psicologico. (Conf mass nn 143738, 142959, 141074 e 135746).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)