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Sez. 1, Sentenza n. 5246 del 06/11/1979 Ud. (dep. 22/04/1980) Rv. 145085 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145085-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - CONDIZIONI.*

La chiamata di correo puo costituire valido mezzo di prova anche quando non sia accompagnata da circostanze estrinseche che ne confermino la veridicita, purche non risulti in contrasto con altri elementi ed abbia, attraverso un ragionamento critico, una spiegazione accettabile sia sul piano logico che su quello psicologico. (Conf mass nn 143738, 142959, 141074 e 135746).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)