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Sez. U, Sentenza n. 4784 del 03/10/1985 (Rv. 442197 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ESPROPRIAZIONE - PIANI DI ZONA - PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PIANO EDILIZIO - NATURA - ATTO DICHIARATIVO DELLA PUBBLICA UTILITÀ - CONFIGURABILITÀ - TERMINE PER IL COMPIMENTO DELLE ESPROPRIAZIONI E DEI LAVORI - COINCIDENZA CON QUELLO LEGALE DI VALIDITÀ DEL PIANO - CONSEGUENZE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 41 E 42 COST. - ESCLUSIONE - MANCATA FISSAZIONE DEL TERMINE EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - DEGRADAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ A INTERESSE LEGITTIMO - AMMISSIBILITÀ - TUTELA DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442197-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ESPROPRIAZIONE - PIANI DI ZONA - PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PIANO EDILIZIO - NATURA - ATTO DICHIARATIVO DELLA PUBBLICA UTILITÀ - CONFIGURABILITÀ - TERMINE PER IL COMPIMENTO DELLE ESPROPRIAZIONI E DEI LAVORI - COINCIDENZA CON QUELLO LEGALE DI VALIDITÀ DEL PIANO - CONSEGUENZE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 41 E 42 COST. - ESCLUSIONE - MANCATA FISSAZIONE DEL TERMINE EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - DEGRADAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ A INTERESSE LEGITTIMO - AMMISSIBILITÀ - TUTELA DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*

Con riguardo alle espropriazioni disposte per la realizzazione di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, il provvedimento di approvazione del piano edilizio, secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modificazioni, ha efficacia di atto dichiarativo della pubblica utilità, ed il termine entro il quale devono essere compiute le espropriazioni ed i lavori è quello legale di validità del piano stesso. In base a tale disciplina, che manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, trattandosi di scelte del legislatore che assolvono all'esigenza della concreta individuazione dei tempi del procedimento ablativo e che non implicano ingiustificate disparità di trattamento in danno degli espropriati, l'espropriazione si sottrae alle Disposizioni dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 sull'Obbligo della fissazione dei termini di inizio e di compimento dell'espropriazione stessa e dei lavori, con l'ulteriore conseguenza che la mancata fissazione di tali termini non esclude l'idoneità del decreto di esproprio a degradare il diritto di proprietà a mero interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, sempreché il decreto stesso venga reso entro l'indicato periodo di validità del piano. (V 5515/83, mass n 430447; (V 2510/81, mass n 413287).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41, Costituzione art. 42, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 18/04/1962 num. 167 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1036 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)