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Sez. 2, Sentenza n. 5596 del 26/10/1981 (Rv. 416322 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - INNALZAMENTO - DISCIPLINA EX ART. 885 COD. CIV. - APPLICABILITÀ IN VIA ANALOGICA - DIVIETO - UTILIZZAZIONE DELLO SPAZIO SOVRASTANTE IL MURO COMUNE IN FORMA DIVERSA DALLA SOPRAELEVAZIONE ED EREZIONE DI COSTRUZIONE IMPEDITIVA DI UNA PARI UTILIZZAZIONE DEL MEDESIMO SPAZIO - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1981-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416322-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - INNALZAMENTO - DISCIPLINA EX ART. 885 COD. CIV. - APPLICABILITÀ IN VIA ANALOGICA - DIVIETO - UTILIZZAZIONE DELLO SPAZIO SOVRASTANTE IL MURO COMUNE IN FORMA DIVERSA DALLA SOPRAELEVAZIONE ED EREZIONE DI COSTRUZIONE IMPEDITIVA DI UNA PARI UTILIZZAZIONE DEL MEDESIMO SPAZIO - ILLEGITTIMITÀ.*

L'art. 885 cod. civ. - che consente a ciascuno dei comproprietari del muro comune di innalzarlo, divenendo proprietario esclusivo della parte sopraelevata, e riconosce coevamente all'altro comproprietario la facoltà di rendere comune tale parte, ai sensi del precedente art. 874 - poiché derogativo alla comune disciplina dell'accessione (sotto il primo profilo), non è suscettibile di applicazione analogica, con la conseguente impossibilità di utilizzare lo spazio sovrastante il muro comune in Forma diversa dalla sopraelevazione, e, in quanto specifica applicazione della regola generale di cui all'art. 1102 cod. civ. (sotto il secondo profilo), implica il divieto di qualsiasi costruzione impeditiva di una pari utilizzazione dello spazio sovrastante il muro comune, onde colui che sopraeleva deve comportarsi in modo da rispettare simile eventualità, non affatto esclusa dalle modalità di costruzione già attuate dall'altro comproprietario, non comportando la circostanza che questi abbia già costruito senza utilizzare ovvero utilizzando solo parzialmente lo spazio aereo sovrastante il muro comune rinunzia a chiedere in futuro la comunione della parte sopraelevata per l'intera sua estensione. (V. 340/80, mass. N. 403731; (V. 1201/74, mass. N. 369254; (V. 994/71, mass. N. 350958).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 885

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)