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Sez. 2, Sentenza n. 994 del 05/04/1971 (Rv. 350958 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COMUNIONE - DEL MURO DIVISORIO - SOPRAELEVAZIONE - PREVENTIVO CONSENSO DEL COMPROPRIETARIO - NECESSITA- INSUSSISTENZA - INIZIO DELLA COSTRUZIONE DALLA PROPRIETA ESCLUSIVA DEL SOPRAELEVANTE - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1971-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350958-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COMUNIONE - DEL MURO DIVISORIO - SOPRAELEVAZIONE - PREVENTIVO CONSENSO DEL COMPROPRIETARIO - NECESSITA- INSUSSISTENZA - INIZIO DELLA COSTRUZIONE DALLA PROPRIETA ESCLUSIVA DEL SOPRAELEVANTE - OBBLIGATORIETA.*

Ai sensi dell'art 885 cod civ, lo spazio sovrastante il muro comune (che e parimenti di proprieta comune ex art 840 cod civ) puo essere utilizzato da ciascuno dei comproprietari unicamente mediante sopraelevazione del muro stesso, a tutte sue cure e spese, senza che, a tal fine, sia necessario il preventivo consenso del condomino, il quale ha soltanto la facolta di rendere comune la sopraelevazione a norma dello art 874 cod civ. dovendo, pertanto, la sopraelevazione avvenire nel rispetto sia della destinazione dello spazio sovrastante al muro comune, prescritta dalla legge, sia del diritto di comproprieta dell'altro condomino, ne deriva che chi intraprende per primo la sopraelevazione del muro comune, deve iniziare, in ogni caso, la costruzione dal confine della sua proprieta esclusiva, anche quando non intenda estendere la sopraelevazione a tutto lo spessore del murò diversamente, infatti egli attrarrebbe nella sua sfera di proprieta esclusiva una porzione della cosa comune, in violazione dell'art 1102 cod civ, che non puo ritenersi derogato dall'art 885, nulla statuendo quest'ultima norma in ordine alla conformazione ed alle modalita costruttive della consentita sopraelevazione del muro comune.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 874, Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 885, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)