Sez. 3, Sentenza n. 5675 del 18/04/2001 (Rv. 545999 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Contratti bancari - Regime anteriore alla entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 - Interessi ultralegali - Determinazione convenzionale "per relationem" - Ammissibilità - Limiti - Disciplina ex art. 1284, comma terzo, cod. civ. - Carattere imperativo di detta norma - Fattispecie relativa a contratto facente riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito su piazza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
In tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154, e del successivo t.u. sulla disciplina bancaria - che introducono norme nuove, a carattere non retroattivo, in tema di trasparenza bancaria, vietando, tra l'altro, espressamente il rinvio agli usi di piazza - , la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma terzo, cod. civ. (che è norma imperativa, la cui violazione determina nullità assoluta ed insanabile), quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in detta convenzione oggettivamente indicati e richiamati. Pertanto, una clausola contenente un generico riferimento alle "condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" può ritenersi valida ed univoca solo se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari, nel rispetto delle regole di concorrenza e non anche quando tali accordi contengano riferimenti a tipologie di tassi praticati su scala locale e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento.
Riferimenti normativi: Legge 17/02/1992 num. 154 CORTE COST., Legge 01/09/1993 num. 853, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)