Sez. 3, Sentenza n. 2580 del 18/04/1985 (Rv. 440387 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - AUTORIDUZIONE - INAMMISSIBILITÀ - EFFETTUAZIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - AUTORIDUZIONE - INAMMISSIBILITÀ - EFFETTUAZIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI.*
Il mancato pagamento del canone di locazione convenzionalmente fissato, non è giustificato se non quando sia stato giudizialmente accertato, in via definitiva, che le somme pretese non sono dovute o sono dovute nel minore ammontare corrisposto, creandosi altrimenti la violazione del sinallagma contrattuale ed uno squilibrio tra le prestazioni delle parti sulla base di un inammissibile comportamento di ragion fattasi con la conseguenza che se tale comportamento assume il carattere della gravità in relazione alla volontà espressa dalle parti, alla natura e alle finalità del rapporto, soprattutto in relazione all'interesse dell'altro contraente, si giustifica la risoluzione del rapporto. (Conf 5384/84, mass n 437092; (Conf 3411/83, mass n 428301).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1584
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)