Sez. 1, Sentenza n. 7949 del 23/07/1999 (Rv. 528889 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Inesistenza - Presupposti e differenze dalla nullità - Assenza di collegamento fra luogo e consegnatario della notificazione e destinatario.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE
L'inesistenza della notificazione e la sua consequenziale insanabilità, ricorrono quando essa sia stata eseguita in luogo e con consegna a persone, che non abbiano alcuna relazione con il soggetto destinatario, mentre allorquando in concreto sia ravvisabile un rapporto di collegamento fra il luogo ed il consegnatario della notificazione e lo stesso destinatario, ancorché siano state violate le norme che regolano le modalità di esecuzione della notificazione, di essa non si può ravvisare l'inesistenza ma la nullità, che è sanabile per l'espresso richiamo dell'art. 160 cod. proc. civ. ai precedenti artt. 156 e 157 cod. proc. civ. ed in particolare, per effetto della costituzione del destinatario, che integra raggiungimento dello scopo dell'atto. Ne deriva che, qualora una notificazione ad una persona giuridica (nella specie una società) sia stata eseguita nello stabile ove essa ha la sede (essendone inquilina), a persona che abbia dichiarato di essere "incaricata a ricevere" le notificazioni per suo conto e sia addetta alla portineria dell'intero stabile, deve escludersi la ricorrenza di una fattispecie di inesistenza e ritenersi quella di una fattispecie di nullità, sanabile "ex tunc" dalla costituzione della destinataria, poiché, pur non sussistendo in capo al consegnatario il rapporto con la destinataria richiesto dall'art. 145 primo comma cod. proc. civ. (cioè di addetto alla sua sede), sussiste un obbiettivo collegamento in ragione del servizio di portineria assicurato, sia pure ad altri fini, a favore della destinataria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 145 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)