Sez. 3, Sentenza n. 2346 del 08/03/1988 (Rv. 458121 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - MEDIANTE CONSEGNA A PERSONA ADDETTA ALLA SEDE - ESISTENZA DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TRA CONSEGNATARIO E PERSONA GIURIDICA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INCARICO, ANCHE PROVVISORIO E PRECARIO, DI RICEVERE LE NOTIFICAZIONI - SUFFICIENZA - PROVE DELL'INCARICO - ONERE A CARICO DELLA PERSONA GIURIDICA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - MEDIANTE CONSEGNA A PERSONA ADDETTA ALLA SEDE - ESISTENZA DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO TRA CONSEGNATARIO E PERSONA GIURIDICA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INCARICO, ANCHE PROVVISORIO E PRECARIO, DI RICEVERE LE NOTIFICAZIONI - SUFFICIENZA - PROVE DELL'INCARICO - ONERE A CARICO DELLA PERSONA GIURIDICA.*
Ai fini della regolarità della notificazione di Atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla Sede (art. 145, primo comma, cod. proc. civ.), è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la Sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto, che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. La prova dell'insussistenza di un rapporto siffatto, nel caso in cui il consegnatario si sia qualificato addetto alla ricezione degli Atti per la persona giuridica destinataria, dev'essere fornita da quest'ultima ed il relativo Onere non è adempiuto con la sola dimostrazione dell'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra consegnatario ed ente destinatario della notifica, attesa l'accennata configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità. (nella specie, la S.C. ha ritenuto che la dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario dal portiere, consegnatario della copia dell'atto destinato alla società, implicasse il conferimento a tale soggetto, da parte del legale rappresentante della persona giuridica, dell'incarico di ricevere, in sua assenza, gli Atti a questa destinati). (Conf 1677/85, mass n 439649).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)