Sez. 2, Sentenza n. 12002 del 26/11/1998 (Rv. 521134 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Nullità ed inesistenza della notificazione - Differenze - Fattispecie in tema di notifica a procuratore cancellato dall'albo.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE
La notificazione di un atto del processo può dirsi giuridicamente inesistente nella ipotesi in cui o manchi del tutto, ovvero risulti compiuta in modo assolutamente non previsto dal codice di rito (in modo tale, cioè, da non consentirne la sussunzione nella sfera del rilevante giuridico sotto il profilo della corrispondenza all'atto tipico delineato dalla norma), risultando, per converso, soltanto nulla (con conseguente suscettibilità di sanatoria o rinnovabilità ex art. 291 cod. proc. civ.) qualora risulti effettuata in luogo o a persona diversa da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario. Ne consegue la legittimità della affermazione di totale inesistenza (e non di mera nullità) della notificazione di un atto di appello (peraltro, nella specie, eseguita secondo il rito previsto per gli irreperibili) presso un soggetto che, sebbene originariamente legittimato quale procuratore domiciliatario della parte appellata, risulti attualmente privo di qualunque collegamento con la predetta, per effetto della sua cancellazione, già nel corso del giudizio di primo grado, dall'albo professionale, e conseguente perdita dell'abilitazione ad esercitare la professione forense.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)