Sez. L, Sentenza n. 548 del 21/01/1999 (Rv. 522497 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Notificazione alle persone giuridiche - Consegna del piego al portiere o altra persona tenuta alla distribuzione della posta ex art. 7, comma terzo, legge n. 890 del 1982 - Ammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
In caso di notificazione a mezzo del servizio postale, la disposizione dell'art. 7, terzo comma, della legge n. 890 del 1982 secondo cui, nell'assenza del destinatario e in mancanza delle altre persone indicate nel secondo comma, la consegna del piego contenente l'atto oggetto della notificazione può essere effettuata al portiere dello stabile o ad altra persona che, vincolata da rapporto continuativo, sia comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario, è applicabile anche alle persone giuridiche. (Nella specie, il ricorrente aveva formulato doglianze circa la qualificazione da parte del giudice di merito quale custode addetto alla società, invece che come portiere dello stabile, della persona a mani della quale era stata effettuata la consegna del plico contenente l'atto introduttivo del giudizio di primo grado; sulla base del riportato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso).
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)