Sez. 5, Sentenza n. 15191 del 30/06/2006 (Rv. 591585 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE | Enti di tipo associativo - Circolo culturale, ricreativo o sportivo - Somministrazione di bevande in favore dei propri associati - Riconducibilità alle finalità istituzionali - Esclusione - Natura commerciale - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, nel sistema vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 383, che ha consentito ai circoli di finanziarsi con attività commerciali consistenti nella cessione di beni e servizi ai soci ed ai terzi, l'attività di bar con somministrazione di bevande verso pagamento di corrispettivi specifici svolta da un circolo sportivo, culturale o ricreativo, anche se effettuata ai propri associati, non rientra in alcun modo tra le finalità istituzionali del circolo stesso, e deve quindi ritenersi, ai fini del trattamento tributario, attività di natura commerciale.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)