Sez. 5, Sentenza n. 611 del 13/01/2006 (Rv. 586404 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Circolo culturale ricreativo - Somministrazione di bevande ed alimenti - Attività commerciale - Esclusione - Condizioni - Prestazione del servizio esclusivamente in favore dei soci - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
In tema di IVA, e con riferimento ai proventi dell'attività svolta da enti di tipo associativo, l'esclusione dalla base imponibile dei corrispettivi riscossi in relazione all'attività di gestione di un bar, con somministrazione di bevande ed alimenti, all'interno dei locali di un circolo culturale ricreativo, ai sensi dell'art. 4, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, presuppone - nel sistema vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 383, che ha consentito ai circoli di finanziarsi con attività commerciali consistenti nella cessione di beni e servizi ai soci ed a terzi - che la prestazione del servizio abbia luogo soltanto in favore dei soci e degli associati. Tali prestazioni, infatti, in quanto attinenti all'attività di ristorazione, tradizionalmente esercitata da privati esposti al rischio d'impresa, non possono ritenersi interamente sottratte al trattamento tributario previsto per gl'imprenditori privati, se rese da enti pubblici o da enti non commerciali, senza che tale esonero si traduca in una forma di agevolazione irragionevole ed idonea a determinare squilibri ingiustificati sul piano della concorrenza (nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale, la quale aveva escluso l'assoggettabilità all'imposta dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata da un circolo ricreativo nonostante l'accertato accesso diretto dei locali del bar sulla pubblica via).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 383 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)