diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6749 del 09/12/1982 (Rv. 424378 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424378-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Le formalità dettate per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori operano esclusivamente per le sanzioni conservative e non anche nei confronti del licenziamento in tronco per ragioni disciplinari, salvo che la contrattazione collettiva del settore, oltre a qualificare i licenziamenti come sanzione disciplinare disponga espressamente che il licenziamento stesso debba essere intimato con le suddette formalità. (Conf 2356/80, mass n 406047; (Conf 38/80, mass n 403413; (Conf 4935/79, mass n 401595).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)