Sez. L, Sentenza n. 4935 del 25/09/1979 (Rv. 401595 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - O PER GIUSTIFICATO MOTIVO - PER RAGIONI DISCIPLINARI - NORMATIVA PREVISTA DALL'ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - O PER GIUSTIFICATO MOTIVO - PER RAGIONI DISCIPLINARI - NORMATIVA PREVISTA DALL'ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, ancorche adottato in relazione a ragioni disciplinari, e riconducibile nell'ambito delle sanzioni disciplinari di cui all'art 7 della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori), e puo ritenersi assoggettato alla procedura garantistica fissata da tale norma solo in forza di espressa previsione contenuta nella contrattazione collettiva. (Conf 4607/78, mass n 394278).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)